Nella recente risposta ad interpello n. 359/2022, l’Agenzia aveva affrontato il tema dell’interposizione di un trust, evidenziando che in caso di decesso dell’interponente, i beni formalmente intestati al trust non rientravano nell’attivo ereditario. Tale impostazione è stata superata dall’Agenzia nella Circolare n. 34/2022 dove viene chiarito che, nell’ipotesi di decesso del disponente/interponente, tra i beni e i diritti che compongono l’attivo ereditario devono essere inclusi anche quelli formalmente nella titolarità del trust interposto.

Ne parlano Pierpaolo Angelucci e Mauro Cassoni su Il Sole 24 Ore di oggi.

Leggi qui l’articolo.