In linea generale, le perdite su crediti derivanti da atti di cessione del credito “pro soluto” sono deducibili ai fini IRES.
Tuttavia, secondo l’Amministrazione finanziaria, il socio che ceda contestualmente, in favore del medesimo cessionario, la propria partecipazione e i crediti vantati verso la partecipata a un corrispettivo pressoché simbolico, non può dedursi la perdita su crediti realizzata con l’operazione.

Tale orientamento in passato si giustificava con la necessità di evitare il “salto d’imposta” che poteva verificarsi in caso di successiva rinuncia al credito da parte dell’acquirente; esso, però, non pare più oggi condivisibile alla luce del nuovo art. 88, comma 4-bis, del TUIR, per come anche interpretato di recente dalla Corte di cassazione.

Ne parlano Paolo Scarioni, Antonio Fiorentino Martino e Andrea Cerofolini sul nuovo numero del Corriere Tributario.

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