13 novembre 2020
I soggetti che rivestono la qualifica di “società agricola”, come definita dall’articolo 2 del D.Lgs. n. 99/2004, possono optare per l’imposizione dei redditi ai sensi dell’articolo 32 del T.U.I.R., ovvero su base catastale: l’Ires viene così determinata non sul reddito effettivo, bensì su un reddito medio presunto, il quale viene calcolato mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo catastali (rivalutate) stabilite per ciascuna qualità e classe di coltura.
Ciò non sembra costituire un ostacolo all’accesso – quali società consolidate – nel regime di consolidato nazionale ex artt. 117 ss. del T.U.I.R.: secondo l’art. 126 del T.U.I.R., “non possono esercitare l’opzione di cui all’art. 117 le società che fruiscono di riduzione dell’aliquota dell’imposta sui redditi delle società”. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale esclusione è circoscritta, appunto, alle sole ipotesi di aliquota Ires ridotta, e non include invece le fattispecie di esenzione (sia totale che parziale) del reddito da imposizione in dipendenza, ad esempio, di agevolazioni territoriali o settoriali (Circolare n. 53/2004).
Peraltro, con specifico riguardo alle società agricole, la stessa Amministrazione finanziaria, nella Risoluzione n. 28/2018, ha affermato: “deve ritenersi che Alfa S.r.l. (società a responsabilità limitata che, anche durante l’applicazione del regime catastale, continua a produrre reddito d’impresa così come previsto dall’articolo 3 del decreto ministeriale n. 213 del 2007) possa optare […], in qualità di consolidata, per il consolidato facente capo alla sua controllante Beta S.r.l.. Ciò, naturalmente, a condizione che sussistano, sin dall’inizio del periodo d’imposta, tutti gli altri requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti per l’accesso al regime della tassazione di gruppo”.
A opposte conclusioni si deve giungere in relazione al regime della cd. “tonnage tax”, disciplinato dagli artt. da 155 a 161 del T.U.I.R.: esso costituisce un sistema opzionale di determinazione parimenti forfetaria dell’imponibile fiscale riservato alle imprese marittime, il cui reddito viene calcolato sulla base di importi fissi applicati a diversi scaglioni di tonnellaggio delle navi. In quel caso, con l’art. 160, comma 1 del T.U.I.R., il Legislatore ha espressamente previsto che l’esercizio della relativa opzione impedisce l’ingresso nel perimetro del consolidato nazionale (e anche del consolidato mondiale).
A cura di Antonio Fiorentino Martino.