3 Maggio 2022

Le operazioni straordinarie, e tra queste le operazioni di fusione, non devono provocare ingiustificati annullamenti della base ACE in capo alle società coinvolte nel riassetto. Pertanto, la base ACE post fusione deve poter essere computata dall’incorporante come “somma algebrica delle parti”, includendo, in particolare, anche il dividendo che tale società abbia percepito ante fusione, e che poi abbia stornato dal proprio conto economico per effetto della retrodatazione contabile dell’operazione.

Paolo Scarioni e Antonio Fiorentino Martino approfondiscono l’argomento sul n. 5/2022 del Corriere Tributario.

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