24 febbraio 2022

In data 8 febbraio 2022, è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia con il quale sono state definite le modalità con cui sono messi a disposizione dei Contribuenti e della Guardia di Finanza i dati ricevuti dalle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito dello scambio automatico di informazioni, secondo il Common Reporting Standard (CRS).

L’Agenzia provvederà a trasmettere delle “Lettere di compliance” ai contribuenti che presentano possibili anomalie tra quanto trasmesso dalle Autorità estere e quanto dichiarato. Le anomalie sono riferibili alla compilazione del quadro RW, alla determinazione dell’Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) e agli obblighi reddituali.

Come noto, il CRS prevede, a decorrere dal periodo d’imposta 2016, lo scambio di informazioni in relazione ai conti finanziari di cui siano titolari i residenti di Stati esteri.

Oggetto delle informazioni scambiate sono l’identificativo del conto, il nome e l’identificativo dell’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione, il saldo o valore del conto, l’importo di interessi, dividendi e altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto e gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle attività finanziarie, pagati o accreditati sul conto.

Nella lettera inviata, sono quindi riportate le anomalie riscontrate con l’indicazione se queste sono afferenti ad un aspetto reddituale e/o di monitoraggio fiscale. Il dettaglio delle informazioni trasmesse dalle Autorità estere, invece, potrà essere consultato accedendo alla sezione “l’Agenzia scrive” del proprio Cassetto fiscale.

In caso di riscontro positivo, è possibile versare le maggiori imposte dovute, con i relativi interessi, attraverso l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, così da ridurre le sanzioni da pagare. Tale facoltà andrà naturalmente valutata alla luce di un’analisi – da svolgersi caso per caso – degli anni di imposta ancora potenzialmente contestabili e accertabili da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Se è vero, infatti, che le lettere di compliance spedite nel 2022 sono riferite ai dati del 2018, non si può escludere che l’Agenzia estenda il controllo anche alle annualità precedenti e successive.

Al riguardo si rammenta che sino al termine decadenziale ordinario del 31 dicembre 2022, potranno essere contestate le violazioni da RW ed emessi gli avvisi di accertamento per le annualità dal 2016 mentre, per le attività depositate in determinati Paesi per cui si applica il raddoppio dei termini di cui all’art. 12 del D.L. n. 78/2009, sarà possibile contestare le annualità dal 2011 ed accertare le annualità dal 2013 (2011 in caso di dichiarazione omessa). Tale termine decadenziale, così come quelli relativi a tutte le annualità per le quali l’attività di controllo risultava pendente nel periodo 8 marzo – 31 dicembre 2020, dev’essere aumentato di 85 giorni, come previsto dall’art. 67, comma 1 del  D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia).

 

Tax Tip a cura di Mauro Cassoni.