19 novembre 2020

L’art. 13, comma 1, lett. a) del D.L. n. 124/2019 ha modificato l’art. 44, comma 1, lett. g-sexies) del T.U.I.R., classificando ora come redditi di capitale – oltre alle somme imputate al beneficiario di trust “trasparenti”, anche se non residenti, come già previsto in passato – anche le somme erogate a soggetti residenti in Italia da trust cd. “opachi” stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata ai sensi dell’art. 47-bis del T.U.I.R..

La norma è entrata in vigore il 27 ottobre 2019; tuttavia, l’art. 3, comma 1 dello Statuto dei diritti del contribuente stabilisce che per i tributi periodici (come l’Irpef) le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono (e, dunque, nel caso in esame, a partire dal 1° gennaio 2020).

Questo differimento previsto dall’art. 3 può naturalmente essere derogato dalla norma che introduce la modifica; sennonché, l’art. 13, comma 1, lett. a), prima indicato, non contiene alcuna deroga, né espressa, né tacita. Cosa accade, quindi, alle distribuzioni ricadenti nella nuova norma, ma effettuate tra fine ottobre 2019 e fine dicembre 2019?

In passato l’Agenzia delle Entrate, in casi analoghi a questo, ha espressamente affermato l’applicabilità della norma dello Statuto (ad esempio, in materia di imposte sui redditi, la Circolare n. 51/2010 aveva riconosciuto che, proprio in applicazione dell’art. 3, la modifica apportata al regime CFC dall’art. 13 del D.L. n. 78/2009 dovesse decorrere solo a partire dal 1° gennaio 2010; e, in materia di Iva, si segnalano le Circolari n. 44/2002 e n. 207/2000).

Tuttavia, la soluzione non sembra affatto univoca; con alcune recenti sentenze in tema di stock options, la Corte di Cassazione ha affermato che l’Irpef non può rientrare tra i tributi periodici cui l’art. 3 fa riferimento, laddove la percezione di un determinato reddito non assuma carattere di pluriennalità, ma sia invece episodica.

 

A cura di Antonio Fiorentino Martino.