28 gennaio 2021

La somma ricevuta in occasione della liquidazione di una società costituisce reddito in capo al socio; le norme in materia di Ires rinviano all’art. 47, comma 7 del T.U.I.R. il quale – in relazione al reddito delle persone fisiche – dispone che tali somme costituiscono utile “per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate”.

In materia di Ires, le stesse somme hanno invece duplice natura. Ed infatti esse:

  • costituiscono, come regola generale, dividendi (l’art. 89, comma 2 del T.U.I.R. qualifica come “utili” le somme distribuite, “in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all’art. 47, comma 7”, dai soggetti passivi Ires);
  • in parte, tuttavia, le medesime somme sono idonee a generare anche una plusvalenza: l’art. 86, comma 5-bis del T.U.I.R. prevede, infatti, che “nelle ipotesi dell’art. 47, commi 5 e 7, costituiscono plusvalenze le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni”.

In altre parole, come confermato dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate, ogniqualvolta il socio riceva una determinata somma in sede di liquidazione (anche concorsuale) della società, ai fini Ires occorre distinguere tra:

  • la parte di tale somma che viene distribuita a titolo di “ripartizione del capitale e delle riserve di capitale”, la quale genererà una plusvalenza (o, in caso di differenziale negativo, una minusvalenza); e
  • la parte della medesima somma che viene distribuita in misura eccedente alla ripartizione del capitale, la quale costituirà invece un dividendo.

Per la quota riferita alla plusvalenza, ove la partecipazione abbia i requisiti previsti dall’art. 87 del T.U.I.R. il socio potrà beneficiare del regime pex; correlativamente, la eventuale minusvalenza sarà indeducibile (in caso contrario, la plusvalenza sarà interamente tassabile – e, per converso, la eventuale minusvalenza sarà deducibile).

Quanto al dividendo, il regime di quasi totale esclusione da tassazione previsto per i percettori soggetti passivi Ires permane anche nel caso in cui tale “dividendo” sia rappresentato dalle somme distribuite al socio in caso di liquidazione (anche concorsuale) della società.

 

Pillola a cura di Antonio Fiorentino Martino.