23 aprile 2021

Ai sensi dell’art. 30 della Legge n. 724/1994, una società viene considerata “di comodo” – molto in sintesi – se l’ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, risultanti dal conto economico (ossia, l’ammontare dei ricavi effettivi) è inferiore alla somma dei cd. “ricavi presunti”, ovvero agli importi che risultano applicando determinati coefficienti a specifici cespiti indicati nello stato patrimoniale.

Ai fini di questo “test di operatività”, i ricavi effettivi e quelli presunti devono essere assunti in base alle risultanze medie dell’esercizio in corso e dei due precedenti; il mancato superamento del test comporta una serie di conseguenze penalizzanti sul piano fiscale, ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva.

Con specifico riguardo ai beni immobili, ai fini del calcolo dei ricavi presunti il coefficiente da utilizzare è – in via generale, e salvo talune eccezioni – pari al 6%, e andrà applicato al costo storico del bene.

Tuttavia, quanto agli immobili oggetto di un contratto di leasing, sono necessarie talune precisazioni.

Infatti, ove l’originario utilizzatore dell’immobile (ad esempio, la società Alfa), proceda poi al riscatto del bene, per tale soggetto il prezzo di riscatto rappresenterà il costo storico dell’immobile; in astratto, dunque, il coefficiente del 6% dovrebbe essere applicato su tale importo.

Ed invece l’Agenzia delle Entrate, in una Circolare del 2007, ha precisato che Alfa – ai soli fini del test di operatività sulle società di comodo, e nonostante abbia esercitato l’opzione del riscatto – dovrà comunque prendere in considerazione il costo originariamente sostenuto dall’impresa concedente; secondo l’Amministrazione finanziaria, tale criterio consente di equiparare il trattamento dei beni sin dall’inizio acquisiti in proprietà con quello dei beni provenienti da una locazione finanziaria.

Pertanto il soggetto proprietario di beni immobili, i quali siano stati riscattati da contratti di leasing, dovrà prestare particolare attenzione al valore da utilizzare nello svolgimento del test di operatività.

 

Pillola a cura di Antonio Fiorentino Martino.