L’efficacia giuridica del trust non assicura la sua efficacia anche sul piano tributario: secondo l’orientamento della prassi amministrativa, se il disponente e/o i beneficiari sono titolari di poteri, definiti nell’atto istitutivo o desumibili da elementi di fatto, che consentono loro di gestire e disporre del trust fund, allora il trust potrà essere considerato interposto ai fini fiscali. Alcune risposte a interpello, sebbene si pongano nel solco del predetto orientamento, sollevano, tuttavia, taluni dubbi interpretativi.
Ne parlano Paolo Scarioni, Pierpaolo Angelucci e Andrea Cerofolini sul nuovo numero del Corriere Tributario.
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