Con la Sentenza n. 11831 del 12 aprile 2022 la Corte di Cassazione afferma (contrariamente ad una precedente sentenza della stessa Corte del 2016) che l’art. 1, comma 4-bis, del Testo Unico dell’imposta sulle Successioni e Donazioni (TUS) esenta le liberalità indirette (ad esempio, il bonifico fatto dal padre al figlio oppure il pagamento del prezzo da parte del coniuge per l’acquisto di una casa intestata all’altro coniuge), purché “collegate” ad atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari, alla sola condizione che il trasferimento sconti l’Iva oppure l’imposta proporzionale di registro.

Non importa, quindi, che la finalità donativa sia o meno esplicitata nell’atto stesso di compravendita della casa.

In altre parole, affinché la donazione indiretta sia esonerata dall’imposta di donazione, è sufficiente che il collegamento funzionale fra la liberalità e l’acquisto dell’immobile possa essere desunto sulla base di elementi oggettivi, come ad esempio un bonifico bancario effettuato all’acquirente da un suo familiare in prossimità del rogito notarile (ancora meglio se riportante la causale “per acquisto casa…”).

Questo importante revirement della Cassazione è stato stranamente dimenticato dalla recente Risposta a interpello n. 366 del 6 luglio 2022, nella quale l’Agenzia delle Entrate ha riaffermato la sua impostazione, secondo cui la presenza del nesso tra la donazione (indiretta) del denaro e l’acquisto dell’immobile si può ritenere sussistente “solo qualora l’atto di liberalità venga espressamente enunciato nell’atto stesso”, ossia nell’atto di compravendita immobiliare.

Probabilmente, detta risposta, sebbene pubblicata, come detto, il 6 luglio scorso, è stata scritta in data anteriore a quella del deposito della Cass. n. 11831/2022, cosicché non poteva tenere in considerazione il principio ivi sancito.