20 dicembre 2021

Con la Risposta ad interpello n. 788, pubblicata in data 24.11.2021, l’Agenzia delle Entrate affronta il trattamento fiscale delle valute digitali, detenute e cedute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di arte, professione o impresa, sia ai fini della tassazione sia ai fini degli obblighi di compilazione del quadro RW.

In particolare, l’Agenzia chiarisce che il possesso di criptovalute deve sempre essere dichiarato nel quadro RW, anche nel caso in cui le valute virtuali siano detenute in portafogli digitali (c.d. wallet) fisicamente presenti in Italia e con controllo diretto della chiave privata.

Per meglio comprendere la portata di quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, si ritiene opportuno richiamare alcuni aspetti relativi alle valute virtuali.

Le criptovalute, digitalmente esistenti su una rete informatica, vengono “conservate” nei wallet, a cui sono associate una chiave pubblica e una chiave privata.

La chiave pubblica rappresenta “l’indirizzo” del wallet a cui è possibile inviare valuta digitale. In alcuni casi, inoltre, permette a chiunque di verificarne il contenuto e di analizzare tutte le transazioni, sia in ingresso che in uscita, come ad esempio avviene per i bitcoin.

La chiave privata, invece, permette di “utilizzare” la valuta digitale conservata nel wallet, ad esempio per effettuare pagamenti o trasferimenti.

Tali wallet sono classificabili in base a criteri differenti, tra i quali quelli più rilevanti si basano sulla tecnologica del mezzo di conservazione (i.e. paper, hardware, desktop, mobile, web), sulla connettività alla rete dell’ambiente in cui sono archiviate le chiavi (i.e. hot wallet e cold wallet) e sul controllo o meno della chiave privata da parte dell’utente (custodial/non custodial wallet).

Con riferimento agli obblighi di monitoraggio fiscale, l’Agenzia considera le valute virtuali attività estere di natura finanziaria e, come già evidenziato nella Risposta ad interpello nr. 956-39 del 2018 e con l’inserimento della causale “valute virtuali” nelle istruzioni del quadro RW a partire dal modello Redditi PF 2019 a.i. 2018, ritiene che le stesse debbano essere dichiarate nel quadro RW.

Orientamento, peraltro, confermato anche dal TAR del Lazio nella recente sentenza 27 gennaio 2020, n. 1077, nella quale è ribadito che i soggetti titolari di valute virtuali sono obbligati a indicare tali valute nel quadro RW del Modello Redditi – Persone Fisiche.

Ciò che viene chiarito nella recente Risposta è che le criptovalute devono sempre essere indicate nel quadro RW, anche nel caso in cui siano detenute in wallet fisicamente presenti in Italia e con controllo diretto della chiave privata (e.g. cold wallet depositato in una cassetta di sicurezza).

A supporto di questa tesi, l’Agenzia richiama la Circolare n. 38/E del 23 dicembre 2013, nella quale è precisato che sono soggette all’obbligo di compilazione del quadro RW anche le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti.

 

Tax Tip a cura di Mauro Cassoni.