31 marzo 2022

In caso di cessioni a titolo oneroso di immobili situati all’estero, le Convenzioni contro le doppie imposizioni prevedono, generalmente, la potestà impositiva concorrente sia dello Stato in cui è situato l’immobile sia di quello ove risiede il soggetto venditore.

Nel nostro ordinamento, ai fini IRPEF, l’art. 67, comma, 1, lett. b), del TUIR stabilisce che costituiscono redditi diversi, tra l’altro, “le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni (…)”.

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione 21 giugno 2007, n. 143, la citata disposizione “non limita la previsione di imponibilità al solo caso di immobile situato in Italia”. Cosicché, come ancora di recente confermato nella Risposta ad istanza di interpello 18 maggio 2021, n. 350, anche gli atti di cessione a titolo oneroso di immobili situati all’estero (ove avvengano entro cinque anni dall’acquisto o dalla costruzione) sono idonei a far emergere plusvalenze imponibili in capo ai cedenti residenti in Italia, i quali, in relazione alle imposte eventualmente pagate nello Stato estero, potranno fruire del credito di imposta di cui all’art. 165 del TUIR.

Nel caso in cui l’atto di cessione dell’immobile estero sia stipulato per mezzo di un notaio italiano, l’art. 1, comma 496, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, dispone che la parte venditrice, in deroga alla disciplina di cui all’art. 67, comma 1, lettera b), del TUIR (e, dunque, alla tassazione con aliquote progressive), possa assoggettare le plusvalenze realizzate ad un’imposta sostituiva dell’IRPEF, con aliquota pari al 26 per cento. Tale imposta costituisce una modalità di tassazione delle plusvalenze immobiliari alternativa rispetto a quella ordinaria, ed è applicabile solo su richiesta del contribuente al notaio: quest’ultimo provvede al versamento della stessa dopo averne ottenuto la provvista da parte del cedente.

Naturalmente, ove il contribuente opti per la tassazione delle plusvalenze immobiliari secondo la modalità da ultimo descritta, lo stesso non potrà beneficiare del credito di imposta previsto dall’art. 165 del TUIR con riguardo alla tassazione scontata all’estero.

 

Tax pill a cura di Edoardo Milani.